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Regolamento Viaggiatori

 

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI T.P.L.
DA PARTE DEI VIAGGIATORI
(conforme alla delibera della Giunta n. 633 del 23/5/2005)

 

Art. 1 - OBBLIGO DEL TRASPORTO
L'Azienda esegue sulle linee automobilistiche da essa esercitate, alle condizioni ed ai prezzi in vigore, i trasporti delle persone, dei colli a mano ed animali di seguito regolati, secondo le condizioni generali stabilite nel Contratto di Servizio.
 

Art. 2 - PUBBLICAZIONI ORARI-TARIFFE-CONDIZIONI
L'Azienda espone l'orario ufficiale delle corse - e le relative tariffe - nei propri locali, nei capolinea e nei punti di fermata.
Gli orari esposti al pubblico possono subire variazioni che debbono essere preventivamente rese note all'utenza.

Art. 3 - OBBLIGATORIETÀ DELLE CONDIZIONI E TARIFFE
Le vigenti condizioni e tariffe, debitamente approvate dalla Regione Marche, sono integralmente applicabili. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente autorizzata e resa nota all’utenza mediante pubblicazione.
 

Art. 4 - ACCESSO AGLI AUTOBUS
L'accesso agli autobus avviene esclusivamente in corrispondenza delle fermate poste lungo le linee esercitate dalle singole .
Il passeggero deve segnalare con chiarezza e per tempo l'intenzione di salire in vettura.
Il passeggero in attesa di scendere deve manifestare per tempo la propria intenzione, utilizzando gli appositi pulsanti di richiesta fermata.
La salita e la discesa debbono avvenire esclusivamente dalla porta prescritta.

Art. 5 - COMPORTAMENTO IN VETTURA
Sugli autobus a tre porte, i passeggeri devono salire dalla porta anteriore o posteriore e scendere da centrali.
Sugli autobus a due porte, i passeggeri devono salire dalla porta anteriore e scendere da quella posteriore.
Il conducente è autorizzato a valutare eventuali situazioni particolari che rendano opportune scelte diverse: pertanto, nel caso di salita dalla porta posteriore in autobus a due porte, il viaggiatore è comunque tenuto a provvedere all’obliterazione del titolo di viaggio.

I passeggeri in piedi devono sorreggersi agli appositi sostegni o maniglie.

I passeggeri sono tenuti a cedere il posto ai mutilati ed invalidi, per i quali sono riservati posti in vettura, nonché agevolare le persone anziane e le donne in stato di gravidanza e/o persone con bambini non autosuffìcienti al seguito.

I passeggeri che dovessero rinvenire oggetti in vettura hanno l’obbligo di consegnarli al conducente.

Il conducente non può essere distolto dalla guida: i passeggeri sono pertanto tenuti a rivolgersi al conducente solo alle fermate o per le segnalazioni previste dalle norme sopra indicate.

E’ vietato:

-    salire quando la vettura è segnalata completa;
-    salire o scendere quando la vettura è in movimento;
-    salire e scendere dalla vettura in punti diversi da quelli stabiliti come fermate;
-    danneggiare o insudiciare i veicoli, le attrezzature, le pareti, gli accessori e suppellettili;
-    occupare più di un posto, ingombrare i passaggi o le porte dell’autobus;
-    tenere un comportamento che arrechi in qualsiasi modo disagio o disturbo al conducente del mezzo ed agli altri passeggeri. Nei casi di manifesto disturbo agli altri viaggiatori il personale di servizio può invitare i responsabili della turbativa a scendere dall'autobus anche ricorrendo all'intervento delle Forze di Polizia;
-    fumare;
-    sporgersi o gettare oggetti dai finestrini;
-    accedere in vettura con armi e materiali compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi, o con oggetti ed involucri che per volume, forma e natura possano risultare pericolosi per i viaggiatori e/o arrecare danno ai passeggeri ed ai veicoli;
-    salire sull'autobus in stato di ebbrezza o in condizioni fìsiche o psicofìsiche tali da non consentire il corretto utilizzo del servizio o da arrecare danno a sé ed agli altri occupanti del mezzo;
-    aprire i finestrini dell'autobus senza l'assenso dei viaggiatori interessati;
-    distribuire manifesti o oggetti di pubblicità, affiggere avvisi, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza, senza il consenso dell’Azienda.

Art. 6 - TITOLI DI VIAGGIO
Il passeggero è tenuto a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio (biglietto o abbonamento) nelle rivendite a terra autorizzate e deve provvedere ad obliterarlo (solo nel caso del biglietto) nell’apposita macchinetta a bordo degli autobus  all’inizio del percorso ed in ogni caso prima di sedersi o comunque che l’autobus raggiunga la fermata successiva.

Qualora il passeggero sia sprovvisto del documento di viaggio deve segnalarlo al conducente che provvederà, compatibilmente con le esigenze di servizio, a rilasciarlo con una maggiorazione di € 1,00 (Delibera Regione Marche n. 701 del 17/04/2002). In caso di necessità di acquistare il biglietto a bordo, il passeggero è invitato a presentare denaro contante (possibilmente corrispondente alla tariffa da pagare).

La tipologia dei biglietti e degli abbonamenti e le relative tariffe sono stabilite dalla Regione Marche che vi provvede con apposito atto amministrativo.

I viaggiatori devono accertarsi che il prezzo pagato per i documenti di viaggio corrisponda a quello in vigore sul percorso da effettuare e verificare la marcatura del titolo di viaggio da parte della macchina obliteratrice, dando tempestiva comunicazione al conducente di eventuali anomalie. In tal caso, il conducente provvederà alla convalida del titolo di viaggio.

Il biglietto è unidirezionale e – nel Comune di Fermo – è valido per 45 minuti, consentendo così l’utilizzo di più linee nel solo viaggio di andata, per raggiungere una destinazione nell’arco di 45 minuti dal momento dell’obliterazione del biglietto.

Biglietti, abbonamenti e qualsiasi documento di viaggio devono essere esibiti al conducente dell’autobus e presentati, a richiesta, al personale incaricato.

Gli abbonamenti sono strettamente personali e pertanto coloro che intendono munirsene devono preventivamente munirsi di tessera di riconoscimento. Per il suo rilascio, occorre compilare un apposito modulo, allegando una foto formato tessera ed € 5,40 per rimborso spese di rilascio (L.R. 31/1992 e successiva Delibera Regionale n. 1036 dell'08/08/2022): tale documentazione può essere consegnata ai rivenditori autorizzati di abbonamenti Trasfer o presso gli uffici della Trasfer. La tessera ha validità cinque anni.

Le tessere e gli abbonamenti non sono cedibili: pertanto, nel caso fossero presentati da persona diversa dal titolare verranno ritirate ed annullate, senza che il titolare abbia diritto al rimborso. Il documento di viaggio deve essere conservato integro e riconoscibile per tutto il tempo della sua validità.

Qualsiasi modifica da apportare sulla tessera di riconoscimento (percorso, validità, foto, ecc.), ovvero in caso di deterioramento, furto o smarrimento della stessa, l’interessato può richiedere, presentandosi presso il Terminal Dondero, in Via Tomassini a Fermo, il rilascio del duplicato dietro pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 2.50.
Nei casi di furto o smarrimento dell’abbonamento annuale, l’interessato può richiedere, senza spese e presentadosi presso gli uffici della Trasfer, il rilascio del duplicato presentando copia della denuncia sporta presso le Autorità competenti.

La Trasfer si riserva di denunciare all’Autorità Giudiziaria i recidivi e le irregolarità che rivestono carattere di frode.
 
Art. 7 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
L'attività di controllo viene eseguita da personale aziendale, in divisa o in borghese, dotato di regolare documento di identificazione attestante il ruolo di "Agente di Polizia Amministrativa". Detto personale, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e contestazione delle irregolarità dei titoli di viaggio, acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale.
Il passeggero, quando gli è richiesto, è tenuto a dare e documentare le proprie generalità al personale addetto al controllo di vigilanza. Il viaggiatore sprovvisto di documento di identità può essere invitato a discendere dall’autobus e sottoposto ad identificazione presso la competente autorità di Polizia.
Il passeggero che venga trovato sprovvisto di un valido documento di viaggio (biglietto o abbonamento non timbrato, scaduto, non accompagnato dai documenti richiesti, alterato o contraffatto) è tenuto, oltre al pagamento del biglietto di corsa semplice, anche al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n. 31/1992.
L’agente incaricato della Trasfer provvederà a rilasciare verbale di contestazione.
Quanto riportato nel verbale costituisce infrazione alle norme citate ed ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale delle Marche n. 31 del 21/7/1992 è estinguibile mediante pagamento in misura ridotta di € 54,00 (più il prezzo della tariffa evasa) nelle mani dell’agente verbalizzante o con pagamento della medesima somma entro 3 giorni dalla consegna del verbale presso gli uffici della Trasfer o entro i tre giorni mediante vaglia postale intestato alla Trasfer Scarl– Via Giovanni da Palestrina n. 63 – Fermo.
Al contravventore titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia stato in grado di esibirlo è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa ordinaria, relativa alla percorrenza di riferimento, se entro i 3 giorni successivi all’accertamento presenta il titolo di viaggio e la tessera di riconoscimento presso gli uffici della Trasfer. Qualora la presentazione dei suddetti documenti non avvenga nel termine previsto, sarà applicata la sanzione di € 54,00 (più il prezzo del biglietto).
Qualora non sia avvenuta una delle modalità di pagamento di cui ai precedenti commi, la contravvenzione può essere estinta mediante l’oblazione di cui all’art. 9 della Legge Regionale delle Marche n. 16 del 5/7/1983 e quindi con pagamento della somma di € 90,00 (più il prezzo della tariffa evasa), oltre alle spese di notifica, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del presente verbale mediante versamento sul c/c bancario intestato a Trasfer S.ca r.l. acceso presso Carifermo Filiale di Campoleggio codice IBAN IT43Q0615069451CC0020039556 riportando nella causale la data e il numero del verbale.
La sanzione irrogata può essere rateizzata su richiesta dell'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, con le modalità previste dell'articolo 26 della Legge n.689 del 1981.
Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo.
Trascorso il termine di 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione del Verbale di accertamento senza che si sia proceduto al pagamento di quanto dovuto, l'organo cui spetta irrogare la sanzione amministrativa è la società Trasfer S.ca r.l..
Ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale delle Marche n. 16 del 5/7/1983 il contravventore (o l’esercente l’autorità sul contravventore) entro 30 giorni dalla consegna, o dalla notifica, del verbale, può proporre i propri scritti difensivi mediante email a info@trasfer.eu, lettera raccomandata AR, o consegnata a mano, presso gli uffici della Trasfer Scarl:

Sede Legale ed Amm.va: Fermo - Via Giovanni da Palestrina 63 - Tel. 0734/229400 - Fax 0734/229004.
Orario Ufficio:     dal Lunedì al Venerdì             ore 8.15 – 13.00            ore 15.15 – 18.00
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito presso la cancelleria del giudice adito.Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimen¬to, salvo che il giudice,concorrendo gravi motivi,disponga diversamente con ordinanza noi! impugnabile.
Salvo che sia stata proposta opposizione e il giudice abbia sospeso l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il soggetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede, nei confronti del trasgressore e dell'esercente l'autorità sul minore, alla riscossione delle somme dovute in base alle norme vigenti anche tramite società autorizzate alla riscossione.

Art. 8 - BAMBINI
I bambini di età inferiore a 6 anni, se accompagnati da adulti, sono esentati dal pagamento del biglietto, a condizione che non occupino posti a sedere.
Possono essere introdotti in vettura passeggini o carrozzine per bambini. L'accesso all'autobus potrà essere effettuato solo dopo che i passeggeri a bordo in procinto di scendere siano giunti a terra. I passeggini o carrozzine possono restare aperti solo ed esclusivamente qualora sia possibile posizionarli nell'area priva di sedili destinata ai disabili (ove presente), sempre che tale area non sia già impegnata da passeggeri che hanno titolo per occuparla. È comunque vietato mantenerli aperti in caso di condizioni di particolare affollamento della vettura e qualora impediscano il libero movimento dei passeggeri. In tali casi passeggini o carrozzine devono essere ripiegati ed i bambini, una volta a bordo, vanno tenuti in sicurezza, sulle ginocchia o in braccio agli accompagnatori. Passeggini e carrozzine devono comunque rispettare le norme previste per il trasporto bagagli.

Art. 9 - TRASPORTO DI BAGAGLI

Il passeggero può trasportare gratuitamente un solo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a cm. 75 x 50 x 25 o a kg. 10. L’ammissibilità di ulteriori colli è subordinata alla disponibilità di spazio e di peso. Per ciascun collo ulteriore, fino ad un massimo di due bagagli, il passeggero dovrà acquistare un biglietto di corsa semplice.
È concesso il trasporto gratuito di:
- passeggini o carrozzine per bambini;
- 1 (uno) strumento musicale portatile.

I bagagli devono rimanere presso il passeggero e comunque sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia; il passeggero risponde, altresì, dei danni che gli stessi dovessero eventualmente arrecare alle altre persone o all'autobus.

Il trasporto di bagagli, pacchi o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio.

L'Azienda risponde del danneggiamento o distruzione o smarrimento dei bagagli durante il viaggio solo in caso di sinistro imputabile all'Azienda stessa.

 

Art. 10 - MATERIALI PERICOLOSI
E’ vietato il trasporto di materiali esplodenti, pericolosi, nocivi, di recipienti a pressione, anche se vuoti, e di liquidi infiammabili.
 
Art. 11 - TRASPORTO ANIMALI  DOMESTICI
Previo acquisto di un biglietto, è autorizzato l’accesso ed il trasporto di un animale domestico di piccola taglia, tenuto in braccio e munito di museruola a maglie fitte o collocato in appositi contenitori per il trasporto (cesta, gabbia regolamentare, ecc.), in modo da non recare molestia agli altri passeggeri.

Sono ammessi a viaggiare gratuitamente i cani guida per i ciechi, tenuti al guinzaglio ed anche non muniti di museruola salvo che tale precauzione non venga esplicitamente richiesta dal conducente o dai passeggeri.

L’accompagnatore risponderà direttamente e completamente per eventuali danni che i cani dovessero procurare a persone o cose, sollevando la Trasfer da ogni eventuale responsabilità. Qualora il cane dovesse creare disturbo o disagio agli altri viaggiatori, l’accompagnatore deve scendere dall’autobus senza avere il diritto di richiedere il rimborso del biglietto.

Art. 12 - LIBERA CIRCOLAZIONE
Hanno diritto alla libera circolazione sugli autobus di trasporto pubblico:
-    coloro che esplicano su di essi compito di servizio attivo su disposizione della Trasfer;
-    i dipendenti del Servizio Trasporti della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno che svolgono compiti di controllo e vigilanza, purchè adeguatamente e preventivamente segnalati all’Azienda e muniti di apposita tessera di riconoscimento;
-    le Forze di Polizia in base a quanto stabilito dalla L.R. 29/2004.

Art. 13 - INFORMAZIONI, SUGGERIMENTI E RECLAMI
Per informazioni o segnalazioni il cliente può fare riferimento al numero verde aziendale (800 630715).
Gli utenti sono invitati a segnalare per iscritto eventuali reclami o suggerimenti relativi al servizio presso la sede amministrativa dell'Azienda (Via Giovanni da Palestrina n. 63 - Fermo, n. fax 0734 229004, e-mail: info@trasfer.eu) o nell'apposita area del sito (vedi "Punto Informativo").
Non sono accettate segnalazioni anonime. L'azienda, si impegna ad evadere tutte le richieste scritte, con risposta motivata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 14 - SMARRIMENTO DI OGGETTI PERSONALI
II passeggero può rivolgersi al numero verde aziendale (800 630715) per informarsi in merito a oggetti che lo stesso ritiene di aver smarrito a bordo degli autobus.
Se il proprietario è individuabile, viene contattato dall’Azienda e invitato al ritiro dell’oggetto smarrito; ove non vi siano riferimenti certi della proprietà, l’oggetto viene tenuto in custodia e a disposizione per un periodo di un mese dal ritrovamento, salvo consegna all’autorità competente degli oggetti di valore e documenti di identità, dopodichè applicherà le disposizioni previste dall’art. 927 e successivi del Codice Civile.

Art. 15 - INFORTUNI SUI MEZZI
In caso di infortuni, cadute, incidenti o altro verifìcatisi a bordo delle vetture, i passeggeri devono segnalare immediatamente al conducente il danno subito e successivamente, comunque non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, all’Azienda con lettera raccomandata A/R.
La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, il numero di targa della vettura, il nominativo e l'indirizzo di eventuali testimoni e l'eventuale certificato medico. L’Azienda provvederà a denunciare l'infortunio alla Compagnia Assicuratrice.

Art. 16 - PRECISAZIONI
Gli obblighi e i divieti sopra elencati non sono esaustivi; essi servono a precisare il comportamento minimo che deve essere osservato da qualsiasi passeggero in autobus, anche senza l’intervento del personale della Trasfer.
Alla Trasfer non può derivare alcuna responsabilità nel caso il passeggero non ottemperi a quanto disposto con le suddette Norme.
La inosservanza delle suddette norme determina l’obbligo del risarcimento dei danni, esteso non solo ai danni materiali causati agli autobus ed agli impianti della Trasfer, ma anche ai danni di qualsiasi genere causati a viaggiatori e a terzi, nonché ai danni derivanti alla Trasfer per interruzioni od intralci al servizio.

 

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