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Ripartiamo insieme

Condizioni generali di viaggio

Il presente allegato riporta in modo esaustivo e sintetico gli aspetti della Carta della Mobilità inerenti il regolamento del trasporto e i diritti e doveri del viaggiatore. E’ conforme al dettato della Delibera della Giunta n. 633 del 23/5/2005 e s.m.i.. Esso è affisso sugli autobus di linea e presso le biglietterie aziendali ed è pubblicato nel presente sito.

E’ fatto obbligo ai viaggiatori di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni emanate per la sicurezza e la regolarità del servizio.

Art. 1

OBBLIGO DEL TRASPORTO

L'Azienda esegue sulle linee automobilistiche da essa esercitate, alle condizioni ed ai prezzi in vigore, i trasporti delle persone, dei colli a mano ed animali di seguito regolati, secondo le condizioni generali stabilite nel Contratto di Servizio.


Art. 2

PUBBLICAZIONI ORARI-TARIFFE-CONDIZIONI

L'Azienda espone l'orario ufficiale delle corse - e le relative tariffe - nei propri locali, nei capolinea e nei punti di fermata.

Gli orari esposti al pubblico possono subire variazioni che debbono essere preventivamente rese note all'utenza.


Art. 3

OBBLIGATORIETÀ DELLE CONDIZIONI E TARIFFE

Le vigenti condizioni e tariffe, debitamente approvate dalla Regione Marche, sono integralmente applicabili. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente autorizzata e resa nota all’utenza mediante pubblicazione.


Art. 4

ACCESSO AGLI AUTOBUS

L'accesso agli autobus avviene esclusivamente in corrispondenza delle fermate poste lungo le linee esercitate dalle singole aziende.

Il passeggero deve segnalare con chiarezza e per tempo l'intenzione di salire in vettura.
Il passeggero in attesa di scendere deve manifestare per tempo la propria intenzione, utilizzando gli appositi pulsanti di richiesta fermata.

La salita deve avvenire esclusivamente dalla porta anteriore ed i passeggeri in salita debbono esibire all'autista il titolo di viaggio; in difetto, i passeggeri possono acquistare il titolo di viaggio a bordo ovvero scendere dal mezzo: la discesa deve avvenire esclusivamente dalle porte posteriori. Durante il periodo di validità del calendario scolstico, limitatamente ai servizi urbani, l'obbligo di salita anteriore con esibizione del titolo di viaggio è derogato nelle fasce orarie 07:00-08:00 e 13:00-14:00.


Art. 5

COMPORTAMENTO IN VETTURA

Sugli autobus a tre porte, i passeggeri devono salire dalla porta anteriore o posteriore e scendere da quelle centrali.
Sugli autobus a due porte, i passeggeri devono salire dalla porta anteriore e scendere da quella posteriore.
Il conducente è autorizzato a valutare eventuali situazioni particolari che rendano opportune scelte diverse: pertanto, nel caso di salita dalla porta posteriore in autobus a due porte, il passeggero è comunque tenuto a provvedere all’obliterazione del titolo di viaggio.

I passeggeri in piedi devono sorreggersi agli appositi sostegni o maniglie.

I passeggeri sono tenuti a cedere il posto ai mutilati ed invalidi, per i quali sono riservati posti in vettura, nonché agevolare le persone anziane e le donne in stato di gravidanza e/o persone con bambini non autosuffìcienti al seguito.

I passeggeri che dovessero rinvenire oggetti in vettura hanno l’obbligo di consegnarli al conducente.
Il conducente non può essere distolto dalla guida: i passeggeri sono pertanto tenuti a rivolgersi al conducente solo alle fermate o per le segnalazioni previste dalle norme sopra indicate.

E’ vietato:

- salire quando la vettura è segnalata completa;

- salire o scendere quando la vettura è in movimento;

- salire e scendere dalla vettura in punti diversi da quelli stabiliti come fermate;

- danneggiare o insudiciare i veicoli, le attrezzature, le pareti, gli accessori e suppellettili;

- occupare più di un posto, ingombrare i passaggi o le porte dell’autobus;

- tenere un comportamento che arrechi in qualsiasi modo disagio o disturbo al conducente del mezzo ed agli altri passeggeri. Nei casi di manifesto disturbo agli altri viaggiatori il personale di servizio può invitare i responsabili della turbativa a scendere dall'autobus anche ricorrendo all'intervento delle Forze di Polizia;
- fumare;

- sporgersi o gettare oggetti dai finestrini;

- accedere in vettura con armi e materiali compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi, o con oggetti ed involucri che per volume, forma e natura possano risultare pericolosi per i viaggiatori e/o arrecare danno ai passeggeri ed ai veicoli;

- salire sull'autobus in stato di ebbrezza o in condizioni fìsiche o psicofìsiche tali da non consentire il corretto utilizzo del servizio o da arrecare danno a sé ed agli altri occupanti del mezzo;

- aprire i finestrini dell'autobus senza l'assenso dei viaggiatori interessati;

- distribuire manifesti o oggetti di pubblicità, affiggere avvisi, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza, senza il consenso dell’Azienda.


Art. 6

TITOLI DI VIAGGIO

La tipologia dei biglietti e degli abbonamenti e le relative tariffe sono stabilite dalla Regione Marche che vi provvede con apposito atto amministrativo.

Il biglietto è unidirezionale e non consente soste intermedie, ad eccezione delle corse dirette alla città di Fermo, dove è consentito l’utilizzo di più linee per raggiungere una destinazione urbana con la prima coincidenza possibile.

Biglietti, abbonamenti e qualsiasi documento di viaggio devono essere esibiti al conducente dell’autobus e presentati, a richiesta, al personale incaricato.

Gli abbonamenti sono strettamente personali e pertanto coloro che intendono munirsene devono preventivamente munirsi di tessera di riconoscimento. Per il suo rilascio, occorre compilare un apposito modulo, allegando una foto formato tessera ed € 5,40 per rimborso spese di rilascio (D.G.R. n. 1036 dell'08/08/2022): tale documentazione può essere consegnata ai rivenditori autorizzati di abbonamenti Trasfer o presso gli uffici della Trasfer. La tessera ha validità cinque anni.

Le tessere e gli abbonamenti non sono cedibili: pertanto, nel caso fossero presentati da persona diversa dal titolare verranno ritirate ed annullate, senza che il titolare abbia diritto al rimborso. Il documento di viaggio deve essere conservato integro e riconoscibile per tutto il tempo della sua validità.
Qualsiasi modifica da apportare sulla tessera di riconoscimento (percorso, validità, foto, ecc.), ovvero in caso di deterioramento, furto o smarrimento della stessa, l’interessato può richiedere, presentandosi presso gli uffici della Trasfer, il rilascio del duplicato dietro pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 2,50.
Nei casi di furto o smarrimento dell’abbonamento annuale, l’interessato può richiedere, senza spese e presentadosi presso gli uffici della Trasfer, il rilascio del duplicato presentando copia della denuncia sporta presso le Autorità competenti.

Per servirsi degli autobus della azienda consorziata Steat S.p.A., il passeggero è tenuto a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio (biglietto o abbonamento) nelle rivendite a terra e deve provvedere ad obliterarlo nell’apposita macchinetta a bordo degli autobus (solo nel caso del biglietto) all’inizio del percorso ed in ogni caso prima di sedersi o comunque prima che l’autobus raggiunga la fermata successiva. Qualora il passeggero sia sprovvisto del documento di viaggio deve segnalarlo al conducente che provvederà, compatibilmente con le esigenze di servizio, a rilasciarlo con una maggiorazione di € 1,00 (Delibera Regione Marche n. 701 del 17/04/2002). In caso di necessità di acquistare il biglietto a bordo, il passeggero è invitato a presentare denaro contante (possibilmente corrispondente alla tariffa da pagare). I viaggiatori devono accertarsi che il prezzo pagato per i documenti di viaggio corrisponda a quello in vigore sul percorso da effettuare e verificare la marcatura del titolo di viaggio da parte della macchina obliteratrice, dando tempestiva comunicazione al conducente di eventuali anomalie. In tal caso, il conducente provvederà alla convalida del titolo di viaggio.

La Trasfer si riserva di denunciare all’Autorità Giudiziaria i recidivi e le irregolarità che rivestono carattere di frode.

Art. 7

SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'attività di controllo viene eseguita da personale, in divisa o in borghese, dotato di regolare documento di identificazione attestante il ruolo di "Agente di Polizia Amministrativa". Detto personale, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e contestazione delle irregolarità dei titoli di viaggio, rivestono la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale.

Il passeggero, nel caso in cui gli venga richiesto, è tenuto a dare ed a documentare le proprie generalità al personale addetto al controllo di vigilanza. Il viaggiatore, sprovvisto di documento di identità, può essere invitato a discendere dall’autobus e sottoposto ad identificazione presso le competenti autorità.

Il passeggero che sia sprovvisto di un valido ed idoneo titolo di viaggio (biglietto o abbonamento non timbrato, scaduto, non accompagnato dai documenti richiesti, alterato o contraffatto), è soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. n. 12/2009. In particolare:

- nel caso in cui il viaggiatore venga sanzionato per assenza di valido ed idoneo titolo di viaggio ovvero per il possesso di un titolo di viaggio irregolare, lo stesso può procedere al pagamento nella misura minima, entro 3 giorni dalla consegna o dalla notificazione della copia del verbale, per un importo pari ad € 54,00, oltre al prezzo della tariffa evasa ed alle eventuali spese di notifica, nelle mani dell’Agente di Polizia Amministrativa, direttamente presso gli uffici della Trasfer ovvero mediante bonifico bancario;

- nel caso in cui il titolare di regolare abbonamento nominativo venga sanzionato in quanto momentaneamente sprovvisto di detto titolo al momento del controllo, entro 3 giorni dalla consegna o dalla notificazione della copia del verbale può recarsi presso gli uffici della Trasfer presentando il proprio abbonamento e la tessera di riconoscimento, pagando una somma, a titolo di sanzione, pari al doppio della tariffa ordinaria.

Qualora l’obbligo di pagamento non sia stato assolto nei termini di cui sopra, il trasgressore può estinguere la sanzione, entro 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione della copia del verbale,  mediante il pagamento in misura ridotta pari ad € 90,00, oltre al prezzo della tariffa evasa ed alle eventuali spese di notifica, come previsto dall’art. 9 della L.R. n. 33/1998, direttamente presso gli uffici della Trasfer ovvero mediante bonifico bancario.

Il trasgressore o l’esercente l’autorità sullo stesso (in caso di minore o di incapace), entro 30 giorni dalla data della consegna o della notificazione della copia del verbale, può far pervenire propri scritti difensivi in carta semplice, spedendoli mediante lettera raccomandata A/R, e-mail, Pec o consegnandoli direttamente presso gli uffici della Trasfer che, in tal caso, ne rilascia ricevuta. I soggetti di cui sopra possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal soggetto competente ad irrogare la sanzione.

Tali scritti dovranno inderogabilmente, a pena di inammissibilità, contenere copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, onde permettere all’azienda di accertare l’identità del proponente. Si consiglia inoltre di fornire un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni. I dati forniti saranno trattati dalla Trasfer nel pieno rispetto della privacy secondo la normativa vigente.

Trascorso il termine dei 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione della copia del verbale senza che sia stato effettuato il pagamento, anche in presenza di scritti difensivi l’organo cui spetta irrogare l’ordinanza-ingiunzione è la società Trasfer S.c.a r.l..

La sanzione irrogata mediante ordinanza-ingiunzione può essere rateizzata, su richiesta dell’interessato che si trova in condizioni economiche disagiate, con le modalità previste dall’articolo 26 della Legge n. 689/1981.

Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo pari ad € 270,00.

Saranno altresì sanzionati coloro che arrecheranno danni ad attrezzature e beni strumentali dell’impresa ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12 del 26/05/2009, oltre al risarcimento del danno derivante, che sarà quantificato e notificato successivamente.

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione, davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio; in assenza di tale specificazione, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito presso la cancelleria del giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.

Salvo che sia stata proposta opposizione ed il Giudice non abbia sospeso l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il soggetto che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede nei confronti del trasgressore e dell’esercente l’autorità sul minore, alla riscossione delle somme dovute in base alle norme vigenti anche tramite società autorizzate alla riscossione.

I pagamenti delle sanzioni amministrative possono sempre essere effettuati:

- presso gli uffici della Trasfer siti in Fermo, Via Giovanni da Palestrina n. 63, Fermo, Tel.: 0734229400. Gli uffici sono aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 8:15 – 12:30; 15:15 – 18:00;

- mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

· Beneficiario: Trasfer S.c.a r.l.

· Codice IBAN: IT43Q0615069451CC0020039556

· Banca: Carifermo S.p.A., filiale di Campoleggio

· Causale: riportare il numero e la data del verbale oppure dell’ordinanza-ingiunzione.

 

Art. 8

BAMBINI
I bambini di età inferiore a 6 anni, se accompagnati da adulti, sono esentati dal pagamento del biglietto, a condizione che non occupino posti a sedere.
Possono essere introdotti in vettura passeggini o carrozzine per bambini. L'accesso all'autobus potrà essere effettuato solo dopo che i passeggeri a bordo in procinto di scendere siano giunti a terra. I passeggini o carrozzine possono restare aperti solo ed esclusivamente qualora sia possibile posizionarli nell'area priva di sedili destinata ai disabili (ove presente), sempre che tale area non sia già impegnata da passeggeri che hanno titolo per occuparla. È comunque vietato mantenerli aperti in caso di condizioni di particolare affollamento della vettura e qualora impediscano il libero movimento dei passeggeri. In tali casi passeggini o carrozzine devono essere ripiegati ed i bambini, una volta a bordo, vanno tenuti in sicurezza, sulle ginocchia o in braccio agli accompagnatori. Passeggini e carrozzine devono comunque rispettare le norme previste per il trasporto bagagli.


Art. 9

TRASPORTO DI BAGAGLI

Il passeggero può trasportare gratuitamente un solo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a cm. 75 x 50 x 25 o a kg. 10. L’ammissibilità di ulteriori colli è subordinata alla disponibilità di spazio e di peso. Per ciascun collo ulteriore, fino ad un massimo di due bagagli, il passeggero dovrà acquistare un biglietto di corsa semplice.

 

Art. 10

MATERIALI PERICOLOSI

È vietato il trasporto di materiali esplodenti, pericolosi, nocivi, di recipienti a pressione, anche se vuoti, e di liquidi infiammabili.

 

Art. 11

TRASPORTO ANIMALI DOMESTICI

Previo acquisto di un biglietto, è autorizzato l’accesso ed il trasporto di un animale domestico di piccola taglia, tenuto in braccio e munito di museruola a maglie fitte o collocato in appositi contenitori per il trasporto (cesta, gabbia regolamentare, ecc.), in modo da non recare molestia agli altri passeggeri.

Sono ammessi a viaggiare gratuitamente i cani guida per i ciechi, tenuti al guinzaglio ed anche non muniti di museruola salvo che tale precauzione non venga esplicitamente richiesta dal conducente o dai passeggeri.

L’accompagnatore risponderà direttamente e completamente per eventuali danni che l’animale dovesse procurare a persone o cose, sollevando la Trasfer da ogni eventuale responsabilità. Qualora l’animale dovesse creare disturbo o disagio agli altri viaggiatori, l’accompagnatore deve scendere dall’autobus senza avere il diritto di richiedere il rimborso del biglietto.

 

Art. 12

LIBERA CIRCOLAZIONE

Hanno diritto alla libera circolazione sugli autobus di trasporto pubblico:

-    coloro che esplicano su di essi compito di servizio attivo su disposizione della Trasfer;

-    i dipendenti del Servizio Trasporti della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno che svolgono compiti di controllo e vigilanza, purché adeguatamente e preventivamente segnalati all’Azienda e muniti di apposita tessera di riconoscimento;

-    gli appartenenti ai Corpi di Polizia, in base a quanto stabilito dalla L.R. 45/1998 e s.m.i. e D.G.R. n. 1171 del 16.10.2006.

 

Art. 13

INFORMAZIONI, SUGGERIMENTI E RECLAMI

Per informazioni o segnalazioni il cliente può fare riferimento al numero verde aziendale (800 630715).

Gli utenti sono invitati a segnalare per iscritto eventuali reclami o suggerimenti relativi al servizio presso la sede amministrativa dell'Azienda (Via Giovanni da Palestrina, 63 - Fermo, n. fax 0734 229004, e-mail: info@trasfer.eu, Pec: segreteria@pec.trasfer.eu).

Non sono accettate segnalazioni anonime. L'azienda, si impegna ad evadere tutte le richieste scritte, con risposta motivata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

 

Art. 14

SMARRIMENTO DI OGGETTI PERSONALI

L’utente può rivolgersi al numero verde aziendale (800 630715) per informarsi in merito a oggetti che lo stesso ritiene di aver smarrito a bordo degli autobus.

Se il proprietario è individuabile, viene contattato dall’Azienda e invitato al ritiro dell’oggetto smarrito; ove non vi siano riferimenti certi della proprietà, l’oggetto viene tenuto in custodia e a disposizione per un periodo di un mese dal ritrovamento, salvo consegna all’autorità competente degli oggetti di valore e documenti di identità, dopodichè verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 927 e successivi del Codice Civile.

 

Art. 15

INFORTUNI SUI MEZZI

In caso di infortuni, cadute, incidenti o altro verifìcatisi a bordo delle vetture, i passeggeri devono segnalare immediatamente al conducente il danno subito e successivamente, comunque non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, all’Azienda con lettera raccomandata A/R.

La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, il numero di targa della vettura, il nominativo e l'indirizzo di eventuali testimoni e l'eventuale certificato medico. L’Azienda provvederà a denunciare l'infortunio alla Compagnia Assicuratrice.

 

Art. 16

PRECISAZIONI

Gli obblighi e i divieti sopra elencati non sono esaustivi; essi servono a precisare il comportamento minimo che deve essere osservato da qualsiasi passeggero in autobus, anche senza l’intervento del personale delle aziende consrziate alla Trasfer.

Alla Trasfer non può derivare alcuna responsabilità nel caso il passeggero non ottemperi a quanto disposto con le suddette Norme.

La inosservanza delle suddette norme determina l'obbligo del risarcimento dei danni, esteso non solo ai danni materiali causati agli autobus ed agli impianti della Trasfer, ma anche ai danni di qualsiasi genere causati a viaggiatori ed a terzi, nonché ai danni derivanti alla Trasfer per interruzioni od intralci al servizio.

 

 

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